PROROGATI I TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 PRENOTATI NEL 2021

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.ro 15 del 5 febbraio 2022 con cui il Governo, al fine di fronteggiare le difficoltà di reperimento delle materie prime e i conseguenti ritardi nelle consegne dei macchinari, ha introdotto una proroga per il completamento degli investimenti in beni strumentali nuovi “prenotati” nel 2021, posticipando il termine ultimo di effettuazione dell’investimento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

L’investimento si intende “prenotato” se il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro la data del 31 dicembre 2021, prenotazione che garantisce, a fronte della proroga concessa dal governo, il mantenimento delle aliquote agevolative rafforzate anche per gli investimenti completati nel secondo semestre 2022.

ALIQUOTE RAFFORZATE INVESTIMENTI ORDINARI:

  • 10 per cento del costo per investimenti fino a 2 milioni di euro

ALIQUOTE RAFFORZATE INVESTIMENTI 4.0 (ALLEGATO A ANNESSO ALLA LEGGE 232-2016):

  • 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per completezza espositiva si riporta l’articolo 3- quater della Legge n.ro 15 del 25 febbraio 2022:

Art. 3-quater (Proroga dei  termini  per  la  consegna  dei  beni ordinati entro il 31  dicembre  2021  ai  fini  della  fruizione  del credito  d’imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali). 

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1054, le parole: “ovvero entro il 30  giugno  2022” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2022”;
  2. b) al comma 1056, le parole: “ovvero entro il 30  giugno  2022” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2022”

 

Lo staff di RDS rimane a disposizione per gli approfondimenti necessari.

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